L’accertamento dell’imputabilità, da oggi, passa anche al vaglio delle
indagini neuroscientifiche e morfologiche sul cervello e sul suo patrimonio
genetico, che si affiancano con sempre maggiore pregnanza alla metodica
psichiatrica tradizionale. Decisa rivalutazione, dunque, per l’imaging
cerebrale e la genetica molecolare: preziosi strumenti di cui il legale potrà
avvalersi al fine di impostare un progetto difensivo che risponda a canoni di
“personalizzazione” della risposta punitiva da riservarsi al proprio assistito,
ove ritenuto colpevole del reato contestato.
Ricorrendo alle specifiche metodiche scientifiche messe a punto dagli
studiosi, diviene in effetti possibile disegnare una mappatura dello stato
psichico dell’imputato che ne rifletta non solo l’effettiva capacità di
intendere e volere posseduta all’atto di commettere il delitto, ma che sia
idonea – e questa è la novità che si vuole rimarcare – a mettere in luce in che
misura il dato genetico possa aver influito sulla perpetrazione dell’atto
criminale. Su questa impostazione, si è collocata la pronuncia deliberata nel
maggio 2011 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Penale
di Como, resa nota e ascesa agli onori della ribalta alla fine dell’agosto del
medesimo anno. A mezzo della citata sentenza, non proprio senza precedenti, il
Giudice, nella forma del rito abbreviato, ha condannato alla pena di venti anni
di reclusione una giovane donna imputata e riconosciuta colpevole di aver ucciso
a Cirmido la sorella quarantenne. I resti ormai carbonizzati del povero corpo
sono stati rinvenuti solamente due mesi dopo l’esecuzione del macabro omicidio.
La criminale, che in quel periodo era persona indagata, tentò inoltre di
uccidere, mediante strangolamento, anche sua madre e di distruggerne il cadavere
con le medesime incendiare modalità.
Contestuale all’emissione della sentenza, arriva il riconoscimento da parte
del Giudice del vizio parziale di mente dell’assassina. Se a prima battuta la
decisione giudiziale potrebbe apparire pressoché usuale, è leggendo nelle maglie
della parte motiva della sentenza, che se ne scorge l’anima innovativa, giusto
il supporto decisionale fornito non già dagli esiti dei tradizionali test
psichiatrici, bensì dalle risultanze di specifiche indagini neuroscientifiche
tese ad accertare se la perizianda presentasse alleli significativamente
associati “ad un maggior rischio di comportamento impulsivo, aggressivo e
violento”.
La metodica tecnico-giuridica mediante la quale si è pervenuti al
riconoscimento del vizio parziale di mente, ex art. 89 c.p., è stato,
nelle predette circostanze giudiziarie, un fattore essenziale al fine della
comminazione della sentenza de qua. Invero, la pronuncia al nostro esame
consolida e rafforza un trend giurisprudenziale di merito, peraltro ben
poco aggredibile dal punto di vista delle censure dal Giudice supremo della
legittimità, che negli ultimi anni appare in grado di evidenziare un
significativo mutamento in ordine alle tecniche di accertamento della
responsabilità penale in giudizio. La responsabilità di tutto ciò è attribuibile
alla scienza o ancora meglio alle neuroscienze cognitive. Con quest’ultima
accezione, ci si riferisce a quella branca della scienza che esamina le
relazioni esistenti tra i sintomi di natura psicopatologica e le alterazioni
dell’attività celebrale cagionate da un anomalo sviluppo dell’encefalo in grado
di provocare, in determinate circostanze, l’insorgere di manifestazioni di
natura antisociale contraddistinte dall’uso estremo della violenza.
Ripercorrendo i passi essenziali della sentenza deliberata dal Gip di Como,
possiamo evincere che ben due consulenze tecniche erano state escluse dal
magistrato de quo: una perché del tutto deficitaria in esito ad un
percorso logico argomentativo che appariva non così pregnante ai fini di
un’esclusione ovvero riduzione della responsabilità penale dell’imputata, e
l’altra poiché: “…. una consulenza…. omissis…. i dati anamnestici si rivelano
falsi… omsiss… deve ritenersi viziata” (cfr. pag. 34 della sentenza). A
contrario, il giudicante ha riconosciuto assoluto pregio alla consulenza
basata sull’anamnesi del caso, alla testistica neuropsicologica impiegata nonché
agli accertamenti tecnici in grado di evidenziare un’anomala struttura
dell’encefalo.
Infine, il giudicante ha decretato pieno valore di prova scientifica ai
test biologici che hanno fatto emergere la presenza di alcuni sfavorevoli
alleli presenti nel patrimonio genetico dell’imputata. A tal proposito, chi
scrive ha già evidenziato in altri lavori (Lusa Vincenzo – Pascasi Selene, “I
confini dell’imputabilità: l’influenza della genetica sulla pericolosità
sociale”, in Ventiquattrore Avvocato, n. 7-8/11, 92) le metodiche
tecnico giuridiche in grado di dimostrare che la personalità dell’autore del
reato deve essere valutata considerando tre essenziali parametri: la biologia
dell’encefalo (da vagliare, in questo ambito, il peculiare aspetto genetico del
soggetto), la personalità dell’autore e l’ambiente in cui il reo vive ovvero è
vissuto. Il tutto unitamente agli esami diagnostici (quali, ad esempio,
risonanze magnetiche al cervello) volti ad accertare mediante l’impiego di
sofisticate tecniche topografiche se la morfologia celebrale del soggetto sia
effettivamente normale.
Nel caso di Como sono state impiegate tecniche di neuro imaging
cerebrale e studi di genetica molecolare che hanno dimostrato come nella giovane
omicida sia stato possibile attuare una precisa correlazione tra anomalie di
certe aree sensibili del cervello (cingolo anteriore, dovute ad un’anormale
densità della sostanza grigia) e comportamenti aggressivi unitamente alla
presenza di tre alleli (particolari tipologie di geni) in grado di predisporre
il soggetto a porre in essere comportamenti antisociali, ovvero assolutamente
aggressivi. L’introduzione di tale metodiche in processo è stata attuata
mediante l’impiego degli articoli 187 e 189 c.p.p..
In virtù di quanto sino ad ora esposto, sine dubio si evince come
queste moderne tecnologie scientifiche stiano inevitabilmente influenzando il
codice penale decretando non solo la piena affermazione della scienza in ambito
processuale, le cui moderne ed innovative metodiche ormai viaggiano su un red
carpet di tutto rispetto, ma anche la necessità di rivedere un codice penale
che ha visto il suo esordio negli anni ‘30, sotto l’influsso dell’allora scienza
positivistica. Quest’ultima disciplina scientifica, sebbene abbia permeato la
struttura codicistica nella parte dedicata alla personalità dell’autore,
attualmente è bisognevole di una necessaria integrazione alla luce di scoperte
originatesi dal “progetto genoma” e dai conseguenti studi di genetica umana,
nonché dalle indagini antropologiche che hanno permesso di rilevare che
l’homo sapiens ha rivestito il ruolo di stretto “parente”, per milioni di
anni, di alcune specie di primati dai quali diverge, come asset genetico,
per una quota biologica ammontante al 2,5% sino a giungere addirittura all’1,5%,
se si compara il patrimonio genetico umano a quello dello scimpanzé Bonobo. Ciò
ovviamente non può non aver avuto influssi sulla nostra evoluzione, su quanto è
insito nel nostro codice genetico e sul modo di interagire con i nostri
simili.
Il futuro delle scienze penalistiche oggi prospetta ai suoi cultori nuovi
orizzonti sinora del tutto inesplorati. La sentenza in analisi, dunque, apre le
porte a riflessioni più ampie, centrate su una rilettura in chiave
scientifico-genetica della nozione di imputabilità. Così, se è vero che la
risposta penale trova necessaria applicazione ove il delitto risulti perpetrato
dal reo che sia pienamente capace d’intendere e volere secondo i parametri
codicistici e che abbia agito nell’esercizio del libero arbitrio, allora il
vaglio di tale capacità (da correlarsi alla nozione di responsabilità penale)
diverrà segmento basilare del processo penale. Di conseguo, sarà nelle cause di
esclusione della predetta capacità, che occorrerà condurre l’indagine
processuale difensiva, volta ad accertare se – ed in che limiti – l’atto
criminale commesso dall’imputato, sia a questi rimproverabile. La questione si
sposta, dunque, sul piano dell’incapacità: principale fattore di interferenza
sull’imputabilità del soggetto. E’ in tal contesto che, prima della pronuncia in
analisi, si innestava altresì la nota sentenza della Corte d’Assise d’Appello di
Trieste n. 5/09, cui si riconosce il merito di aver acceso i riflettori
sull’ipotesi processuale legata alla presenza, in alcuni criminali, di
particolari alleli (forme alternative di un gene) “colpevoli” di influenzare
negativamente l’autocontrollo dell’individuo, maggiormente soggetto – se posto
in contesti ambientali sfavorevoli – a reazioni impulsivo-aggressive. Ecco che
la neuroscienza si appresta a divenire un rilevante strumento di indagine della
mens rea, da condursi anche alla stregua della biologia dell’encefalo,
radicata sullo studio dei geni indicati come potenziali fattori scatenanti
dell’aggressività umana. E se, come è stato sostenuto dagli studiosi, è
sufficiente la presenza di un solo allele sfavorevole per “favorire” la condotta
antisociale del criminale, il Gip comasco non poteva rassegnare conclusioni
difformi da quelle formulate, essendo ben tre gli alleli “incriminati”
riscontrati nell’imputata.
(Altalex, 21 settembre 2011. Nota di Vincenzo
Lusa e Selene
Pascasi. Cfr. nota su Altalex Mese - Schede di
Giurisprudenza)
Si ringrazia la dott.ssa Anna Rossi (VI ediz. del Corso di Criminologia) per la segnalazione.
Tribunale di Como
Giudice per le Indagini Preliminari
Decisione 20 agosto 2011


Nessun commento:
Posta un commento