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giovedì 6 ottobre 2011

L’accertamento dell’imputabilità passa anche al vaglio delle indagini neuroscientifiche


L’accertamento dell’imputabilità, da oggi, passa anche al vaglio delle indagini neuroscientifiche e morfologiche sul cervello e sul suo patrimonio genetico, che si affiancano con sempre maggiore pregnanza alla metodica psichiatrica tradizionale. Decisa rivalutazione, dunque, per l’imaging cerebrale e la genetica molecolare: preziosi strumenti di cui il legale potrà avvalersi al fine di impostare un progetto difensivo che risponda a canoni di “personalizzazione” della risposta punitiva da riservarsi al proprio assistito, ove ritenuto colpevole del reato contestato.
Ricorrendo alle specifiche metodiche scientifiche messe a punto dagli studiosi, diviene in effetti possibile disegnare una mappatura dello stato psichico dell’imputato che ne rifletta non solo l’effettiva capacità di intendere e volere posseduta all’atto di commettere il delitto, ma che sia idonea – e questa è la novità che si vuole rimarcare – a mettere in luce in che misura il dato genetico possa aver influito sulla perpetrazione dell’atto criminale. Su questa impostazione, si è collocata la pronuncia deliberata nel maggio 2011 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Penale di Como, resa nota e ascesa agli onori della ribalta alla fine dell’agosto del medesimo anno. A mezzo della citata sentenza, non proprio senza precedenti, il Giudice, nella forma del rito abbreviato, ha condannato alla pena di venti anni di reclusione una giovane donna imputata e riconosciuta colpevole di aver ucciso a Cirmido la sorella quarantenne. I resti ormai carbonizzati del povero corpo sono stati rinvenuti solamente due mesi dopo l’esecuzione del macabro omicidio. La criminale, che in quel periodo era persona indagata, tentò inoltre di uccidere, mediante strangolamento, anche sua madre e di distruggerne il cadavere con le medesime incendiare modalità.
Contestuale all’emissione della sentenza, arriva il riconoscimento da parte del Giudice del vizio parziale di mente dell’assassina. Se a prima battuta la decisione giudiziale potrebbe apparire pressoché usuale, è leggendo nelle maglie della parte motiva della sentenza, che se ne scorge l’anima innovativa, giusto il supporto decisionale fornito non già dagli esiti dei tradizionali test psichiatrici, bensì dalle risultanze di specifiche indagini neuroscientifiche tese ad accertare se la perizianda presentasse alleli significativamente associati “ad un maggior rischio di comportamento impulsivo, aggressivo e violento”.
La metodica tecnico-giuridica mediante la quale si è pervenuti al riconoscimento del vizio parziale di mente, ex art. 89 c.p., è stato, nelle predette circostanze giudiziarie, un fattore essenziale al fine della comminazione della sentenza de qua. Invero, la pronuncia al nostro esame consolida e rafforza un trend giurisprudenziale di merito, peraltro ben poco aggredibile dal punto di vista delle censure dal Giudice supremo della legittimità, che negli ultimi anni appare in grado di evidenziare un significativo mutamento in ordine alle tecniche di accertamento della responsabilità penale in giudizio. La responsabilità di tutto ciò è attribuibile alla scienza o ancora meglio alle neuroscienze cognitive. Con quest’ultima accezione, ci si riferisce a quella branca della scienza che esamina le relazioni esistenti tra i sintomi di natura psicopatologica e le alterazioni dell’attività celebrale cagionate da un anomalo sviluppo dell’encefalo in grado di provocare, in determinate circostanze, l’insorgere di manifestazioni di natura antisociale contraddistinte dall’uso estremo della violenza.
Ripercorrendo i passi essenziali della sentenza deliberata dal Gip di Como, possiamo evincere che ben due consulenze tecniche erano state escluse dal magistrato de quo: una perché del tutto deficitaria in esito ad un percorso logico argomentativo che appariva non così pregnante ai fini di un’esclusione ovvero riduzione della responsabilità penale dell’imputata, e l’altra poiché: “…. una consulenza…. omissis…. i dati anamnestici si rivelano falsi… omsiss… deve ritenersi viziata” (cfr. pag. 34 della sentenza). A contrario, il giudicante ha riconosciuto assoluto pregio alla consulenza basata sull’anamnesi del caso, alla testistica neuropsicologica impiegata nonché agli accertamenti tecnici in grado di evidenziare un’anomala struttura dell’encefalo.
Infine, il giudicante ha decretato pieno valore di prova scientifica ai test biologici che hanno fatto emergere la presenza di alcuni sfavorevoli alleli presenti nel patrimonio genetico dell’imputata. A tal proposito, chi scrive ha già evidenziato in altri lavori (Lusa Vincenzo – Pascasi Selene, “I confini dell’imputabilità: l’influenza della genetica sulla pericolosità sociale”, in Ventiquattrore Avvocato, n. 7-8/11, 92) le metodiche tecnico giuridiche in grado di dimostrare che la personalità dell’autore del reato deve essere valutata considerando tre essenziali parametri: la biologia dell’encefalo (da vagliare, in questo ambito, il peculiare aspetto genetico del soggetto), la personalità dell’autore e l’ambiente in cui il reo vive ovvero è vissuto. Il tutto unitamente agli esami diagnostici (quali, ad esempio, risonanze magnetiche al cervello) volti ad accertare mediante l’impiego di sofisticate tecniche topografiche se la morfologia celebrale del soggetto sia effettivamente normale.
Nel caso di Como sono state impiegate tecniche di neuro imaging cerebrale e studi di genetica molecolare che hanno dimostrato come nella giovane omicida sia stato possibile attuare una precisa correlazione tra anomalie di certe aree sensibili del cervello (cingolo anteriore, dovute ad un’anormale densità della sostanza grigia) e comportamenti aggressivi unitamente alla presenza di tre alleli (particolari tipologie di geni) in grado di predisporre il soggetto a porre in essere comportamenti antisociali, ovvero assolutamente aggressivi. L’introduzione di tale metodiche in processo è stata attuata mediante l’impiego degli articoli 187 e 189 c.p.p..
In virtù di quanto sino ad ora esposto, sine dubio si evince come queste moderne tecnologie scientifiche stiano inevitabilmente influenzando il codice penale decretando non solo la piena affermazione della scienza in ambito processuale, le cui moderne ed innovative metodiche ormai viaggiano su un red carpet di tutto rispetto, ma anche la necessità di rivedere un codice penale che ha visto il suo esordio negli anni ‘30, sotto l’influsso dell’allora scienza positivistica. Quest’ultima disciplina scientifica, sebbene abbia permeato la struttura codicistica nella parte dedicata alla personalità dell’autore, attualmente è bisognevole di una necessaria integrazione alla luce di scoperte originatesi dal “progetto genoma” e dai conseguenti studi di genetica umana, nonché dalle indagini antropologiche che hanno permesso di rilevare che l’homo sapiens ha rivestito il ruolo di stretto “parente”, per milioni di anni, di alcune specie di primati dai quali diverge, come asset genetico, per una quota biologica ammontante al 2,5% sino a giungere addirittura all’1,5%, se si compara il patrimonio genetico umano a quello dello scimpanzé Bonobo. Ciò ovviamente non può non aver avuto influssi sulla nostra evoluzione, su quanto è insito nel nostro codice genetico e sul modo di interagire con i nostri simili.
Il futuro delle scienze penalistiche oggi prospetta ai suoi cultori nuovi orizzonti sinora del tutto inesplorati. La sentenza in analisi, dunque, apre le porte a riflessioni più ampie, centrate su una rilettura in chiave scientifico-genetica della nozione di imputabilità. Così, se è vero che la risposta penale trova necessaria applicazione ove il delitto risulti perpetrato dal reo che sia pienamente capace d’intendere e volere secondo i parametri codicistici e che abbia agito nell’esercizio del libero arbitrio, allora il vaglio di tale capacità (da correlarsi alla nozione di responsabilità penale) diverrà segmento basilare del processo penale. Di conseguo, sarà nelle cause di esclusione della predetta capacità, che occorrerà condurre l’indagine processuale difensiva, volta ad accertare se – ed in che limiti – l’atto criminale commesso dall’imputato, sia a questi rimproverabile. La questione si sposta, dunque, sul piano dell’incapacità: principale fattore di interferenza sull’imputabilità del soggetto. E’ in tal contesto che, prima della pronuncia in analisi, si innestava altresì la nota sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Trieste n. 5/09, cui si riconosce il merito di aver acceso i riflettori sull’ipotesi processuale legata alla presenza, in alcuni criminali, di particolari alleli (forme alternative di un gene) “colpevoli” di influenzare negativamente l’autocontrollo dell’individuo, maggiormente soggetto – se posto in contesti ambientali sfavorevoli – a reazioni impulsivo-aggressive. Ecco che la neuroscienza si appresta a divenire un rilevante strumento di indagine della mens rea, da condursi anche alla stregua della biologia dell’encefalo, radicata sullo studio dei geni indicati come potenziali fattori scatenanti dell’aggressività umana. E se, come è stato sostenuto dagli studiosi, è sufficiente la presenza di un solo allele sfavorevole per “favorire” la condotta antisociale del criminale, il Gip comasco non poteva rassegnare conclusioni difformi da quelle formulate, essendo ben tre gli alleli “incriminati” riscontrati nell’imputata.
(Altalex, 21 settembre 2011. Nota di Vincenzo Lusa e Selene Pascasi. Cfr. nota su Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza)

Si ringrazia la dott.ssa Anna Rossi (VI ediz. del Corso di Criminologia) per la segnalazione.

Tribunale di Como
Giudice per le Indagini Preliminari
Decisione 20 agosto 2011 



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