Quickribbon

mercoledì 21 settembre 2011

Il ruolo dello psicologo nell'amministrazione penitenziaria


La legge del 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, segna l’inizio della cosiddetta riforma dell’ordinamento penitenziario.

Essa rappresenta il frutto di una serie di riflessioni e di mutamenti ideologici in materia di diritto penitenziario che avevano già trovato espressione nella Costituzione Repubblicana (1948) in cui si afferma l’inviolabilità dei diritti umani (art. 2) e la necessità di realizzare  trattamenti penitenziari ispirati al senso di umanità e volti alla rieducazione del condannato (art. 27).
 
La pena perde le sue finalità meramente punitive e repressive acquisendo una valenza retributivo/rieducativa.
All’interno di questo processo evolutivo si colloca l’introduzione di figure professionali quali quella dell’educatore (art. 82 L. 354/75), dell’assistente sociale (art. 81) e dell’esperto psicologo e criminologo (art. 80). Nello specifico l’articolo 80 stabilisce che l’amministrazione penitenziaria “può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica”. Tali figure professionali si trovano, nel contesto carcerario, a dover mediare tra esigenze custodialistico/retributive ed esigenze riabilitativo/risocializzatrici.
La figura dello psicologo opera all’interno del contesto penitenziario in due momenti differenti: in quello diagnostico, come tecnico consultivo, e in quello trattamentale rispondendo ad esigenze rieducativo/riabilitative.
Nel momento diagnostico compito specifico dello psicologo è quello di osservare ed approfondire le problematiche più complesse riguardanti la personalità del soggetto e le dinamiche sottese alla strutturazione dell’Io. Effettua un’anamnesi per individuare il momento criminogenetico nella storia del soggetto che viene conosciuto come unità personale, cioè come il risultato di un processo che ha origine nelle esperienze pregresse e nell’ambiente socio-culturale.

Lo psicologo utilizza la metodologia del colloquio clinico all’interno della quale è possibile individuare diverse fasi:
  • presentazione: in questa fase di accoglienza vengono chiarite l’oggetto e la finalità del colloquio; è fondamentale in questa fase l’istaurarsi di una particolare alleanza di lavoro in cui l’esaminatore dovrà oscillare tra distanza e vicinanza, tra immedesimazione e osservazione/valutazione in un atteggiamento empatico (accoglimento, chi è l’utente, chi il conduttore, qual è il contesto di appartenenza, il motivo del colloquio);
  • anamnesi e approfondimento del reato: viene ricostruita la storia del soggetto in ottica criminologica, non soltanto per ricercare nessi causalistici tra situazioni carenti e commissione del reato, quanto piuttosto per consentire al soggetto un’analisi e una rielaborazione dei propri vissuti personali alla ricerca di tutte le motivazioni intrinseche ed estrinseche che lo hanno condotto alla commissione del reato;
  • fase prognostica: si opera una valutazione predittiva in relazione alla futura commissione di altri reati, tenendo in considerazione gli aspetti personologici e caratteriali del reo, l’ambiente familiare e sociale di provenienza e la carriera criminologica pregressa
Dunque in tal senso lo psicologo opera una valutazione prognostica, rispondendo ad esigenze custodialistiche e di difesa sociale, con obiettivi predittivi sulla pericolosità sociale del soggetto che possano costituire un supporto tecnico al magistrato, in caso di richiesta di misure alternative o per accertare i livelli di rischio nel commettere atti autolesivi o a subire violenza e ad attivare o disattivare le preventive misure di sorveglianza.
Nel caso specifico dello psicologo, questi si trova a dover operare in un contesto in cui la difficoltà principale è subito evidente e risiede nel fatto che il committente è diverso dal fruitore del servizio e dunque gran parte del lavoro consiste nel riformulare il senso di una domanda mediata affinché possa svilupparsi una motivazione intrinseca da parte dell’utente.

Anche quando il trattamento viene direttamente richiesto da colui che ne usufruisce, può sempre nascondersi l’insidia dell’ipotizzabile strumentalizzazione per ottenerne vantaggi secondari (quali per es. a concessione di misure alternative alle detenzione o di altri strumenti che consentano di uscire dal carcere).

Spesso nei primi colloqui successivi alla segnalazione, lo psicologo si trova a dover fronteggiare situazioni di estrema urgenza in cui il detenuto esprime desideri e richieste spesso estremamente contraddittorie tra di loro e che spesso precedono la messa in atto di acting-out, auto ed etero-distruttivi, che lo psicologo è spesso chiamato a prevedere.
A tale scopo è stato istituito il “Servizio Nuovi Giunti” in modo da individuare, attraverso un primo colloquio, quei soggetti a rischio di commettere atti di autolesionismo e suicidio, che necessitano di un particolare sostegno psicologico. Infatti il momento dell’ingresso in carcere può rappresentare una catastrofe esistenziale per un individuo che, incapace di fronteggiare le proprie angosce depressive, vede nel suicidio l’unica via d’uscita.

Dunque il “Servizio Nuovi Giunti” ha la funzione di aiutare la persona a trovare una nuova collocazione di sé. L’esperto del presidio psicologico d’accoglienza acquisisce così una funzione di mediatore tra individuo e istituzione carceraria: il momento dell’accoglienza diventa spazio di intermedialità tra mondo esterno e mondo interno nel tentativo di dare una risignificazione alla propria identità.

In questa fase iniziale di osservazione, lo psicologo fa parte di un’ equipe multidisciplinare (l’equipe d’osservazione), composta anche da altre figure professionali quali l’educatore, l’assistente sociale, il direttore dell’istituto, il titolare del servizio di custodia e il cappellano, ognuna delle quali dà il proprio contributo personale nell’indagare le caratteristiche di personalità del condannato e il contesto familiare e sociale da cui proviene, al fine di giungere ad una visione il più possibile unitaria e complessa che tenga conto di tutti i fattori che possono aver concorso a determinare il comportamento criminoso.
Lo psicologo effettua un’anamnesi del caso per situare il momento criminogenetico nella storia totale del soggetto. Ne deriva una diagnosi in rapporto ad uno stato psicologico e psicopatologico, che va verificata sulla base delle ipotesi proposte dagli altri operatori. In tal modo il soggetto viene conosciuto come unità personale, risultato di un processo motivazionale che ha origine nelle esperienze pregresse e nell’ambiente socio-culturale.
Tuttavia accanto al ruolo di osservazione, valutazione e prognosi su mandato dell’autorità penitenziaria o giudiziaria l’esperto psicologo svolge un ruolo terapeutico o trattamentale, sebbene l’attività diagnostica e di osservazione è decisamente prevalente su quella del trattamento.
In primo luogo lo psicologo può, su richiesta dell’interessato, fornire un sostegno psicologico al detenuto in attesa di giudizio al fine di ridurre e contenere l’impatto destabilizzante che deriva dalla privazione della libertà personale, in particolar modo nei casi di prima carcerazione.

Un’altra importante forma di intervento è rappresentata dalle esperienze di psicoterapia individuale e di gruppo; a livello operativo lo psicologo interviene su tre ordini di problematiche: problemi derivanti dal singolo (ansietà, conflitti), derivanti dalla comunità carceraria (difficoltà di adattamento alle regole, omosessualità, noia, abbandono familiare), relativi alla prospettiva della dimissione (difficoltà di inserimento nell’ambiente socio-familiare, impreparazione). Per elaborare tali tematiche l’esperto cerca di indurre una progressiva presa di coscienza in modo da determinare una rielaborazione dei problemi e un riadattamento delle risposte.

Accanto a queste funzioni lo psicologo si occupa di sviluppare modelli di intervento su gruppi di carcerati con lo scopo di attenuare il disagio connesso alla detenzione e per il recupero degli stessi, collabora ad attività di formazione del personale carcerario in funzione del recupero e della reintegrazione dei reclusi, progetta interventi volti alla tutela della salute dei detenuti, effettua attività penitenziarie programmate per specifiche finalità educative, svolge consulenze psicologiche su casi e situazioni di particolare gravità (pedofilia, serial killer, disturbi di personalità), si occupa di formazione e aggiornamento del personale.
Bibliografia
Bortolotto T., L' educatore penitenziario, FrancoAngeli, Milano, 2002.
Brunetti C., Pedagogia penitenziaria, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005.
Canepa G., Merlo S., Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè, Milano, 2002.
De Leo G., Patrizi P., La formazione psicologica per gli operatori della giustizia, Giuffrè, Milano, 1995.


Nessun commento:

Posta un commento